Lavoro e HR
Trasparenza retributiva: le regole in vigore dal 7 giugno 2026
Il D.lgs. 96/2026 è in vigore: retribuzione negli annunci, divieto di chiedere stipendi precedenti, diritto ai dati e calendario degli obblighi.
La risposta in breve
Il D.lgs. 96/2026 è in vigore: retribuzione negli annunci, divieto di chiedere stipendi precedenti, diritto ai dati e calendario degli obblighi.
Cosa cambia
Il D.lgs. 7 maggio 2026, n. 96 è entrato in vigore il 7 giugno: supera lo schema preliminare descritto nella prima versione dell’articolo.
Impatto pratico
Gli annunci devono indicare retribuzione iniziale o fascia e contratto collettivo pertinente; è vietato acquisire gli stipendi attuali o precedenti dei candidati.
Cosa fare
Quando valuti un annuncio, verifica se la fascia salariale è esplicitata.
Dal primo via libera al testo definitivo
La prima versione, pubblicata il 12 marzo, commentava l’approvazione preliminare di febbraio. Il decreto definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno ed è in vigore dal 7 giugno 2026. Questa revisione sostituisce i riferimenti allo schema con il testo degli articoli 5, 7, 9 e 10.
Annunci e colloqui
L’articolo 5 richiede informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia e sulle disposizioni pertinenti del contratto collettivo negli avvisi di lavoro. Il divieto di acquisire informazioni sulle retribuzioni passate o attuali vale anche per le selezioni affidate a intermediari.
Per confrontare due proposte, chiedi di distinguere RAL fissa, premio variabile, mensilità e benefit. Una fascia retributiva aiuta a orientare la trattativa, ma non equivale a una promessa di netto: il risultato dipende anche dalle caratteristiche individuali e fiscali.
Il diritto ai dati retributivi
L’articolo 7 disciplina la richiesta scritta dei livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il termine di risposta è di due mesi e la richiesta non può essere esercitata più di una volta all’anno. Le informazioni possono anche essere pubblicate nell’intranet o nell’area riservata aziendale.
I dati aggregati non danno accesso allo stipendio identificabile dei singoli colleghi. Per imprese fino a 49 dipendenti sono previste modalità specifiche a tutela della riservatezza. È invece vietato impedire al lavoratore di rendere nota la propria retribuzione.
Raccolta dei dati: scadenze diverse per dimensione
L’articolo 9 distingue il calendario per numero di dipendenti; le modalità operative sono demandate ai decreti ministeriali previsti dalla norma.
- Almeno 250 dipendenti: entro il 7 giugno 2027, poi ogni anno.
- Da 150 a 249 dipendenti: entro il 7 giugno 2027, poi ogni tre anni.
- Da 100 a 149 dipendenti: entro il 7 giugno 2031, poi ogni tre anni.
La soglia del 5% non basta da sola
La valutazione congiunta prevista dall’articolo 10 riguarda i datori soggetti alla comunicazione dei dati e richiede tre condizioni insieme: divario medio di almeno il 5% in una categoria, mancanza di una giustificazione oggettiva e neutra, mancata correzione entro sei mesi dalla comunicazione. La sola differenza percentuale non attiva automaticamente quella procedura.
Fonti primarie
Documenti usati per fatti, date e numeri. Ultima verifica: 6 settembre 2026.
| Ente | Documento | Pubblicato | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Ministero del Lavoro - Trasparenza retributiva, primo si del Cdm al decreto attuativo della direttiva UE | 6 febbraio 2026 | Apri |
| Gazzetta Ufficiale | D.lgs. 7 maggio 2026, n. 96 — testo definitivo, articoli 5, 7, 9 e 10 | 1 giugno 2026; consultato il 6 settembre 2026 | Apri |
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