INPS e welfare
Contributi previdenziali, dal 17 giugno cambiano dilazioni e sanzioni civili
Dopo la decisione BCE, il tasso di dilazione sale al 4,40% e la sanzione ordinaria per omissione al 7,90% annuo.
La risposta in breve
Dopo la decisione BCE, il tasso di dilazione sale al 4,40% e la sanzione ordinaria per omissione al 7,90% annuo.
Cosa cambia
Dal 17 giugno 2026 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è pari al 2,40%.
Impatto pratico
L’interesse annuo per nuove dilazioni e differimenti contributivi è fissato al 4,40%.
Cosa fare
Identifica se si tratta di omissione, evasione o semplice rateazione.

La decisione BCE e la decorrenza INPS
La circolare INPS n. 64 recepisce l’aumento di 25 punti base deciso dalla Banca centrale europea l’11 giugno 2026. Dal 17 giugno il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, già TUR, è pari al 2,40%.
Il movimento incide sulle somme dovute per la regolarizzazione contributiva e sul regime delle sanzioni civili. Per imprese, professionisti e consulenti la data spartiacque è quindi il 17 giugno, da leggere insieme alla data di presentazione della rateazione o al periodo contributivo interessato.
Dilazioni e differimenti al 4,40%
L’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili è pari al 4,40% annuo per le rateazioni presentate dal 17 giugno 2026. La stessa misura si applica ai differimenti autorizzati del termine di versamento.
INPS precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiscono variazioni. Per i differimenti, il nuovo tasso opera a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.
- Tasso di riferimento dal 17 giugno: 2,40%.
- Interesse di dilazione e differimento: 4,40% annuo.
- Vecchi piani notificati: nessun ricalcolo automatico.
Sanzioni civili: omissione, ravvedimento ed evasione
Nel caso ordinario di mancato o ritardato pagamento di contributi rilevabili dalle denunce obbligatorie, la sanzione civile è pari al 7,90% annuo, cioè il 2,40% maggiorato di 5,5 punti. Se il pagamento spontaneo avviene in unica soluzione entro 120 giorni, prima di contestazioni o richieste, la maggiorazione non si applica e la misura indicata dalla circolare è il 2,40% annuo.
L’evasione contributiva resta una fattispecie distinta e più grave: la sanzione ordinaria è pari al 30% annuo, nel limite del 60% dei contributi o premi non versati. Le ipotesi di denuncia spontanea seguono regole e termini specifici; non vanno assimilate a un semplice ritardo di pagamento.
La verifica da fare prima di quantificare il costo
Il tasso nominale non basta per stimare l’onere finale. Occorre identificare natura della violazione, capitale contributivo, periodo di ritardo, data della domanda di rateazione e presenza di una contestazione già avviata. Sono elementi che cambiano radicalmente il regime applicabile.
Per questo la circolare va letta come base normativa, non come calcolatore universale. Prima di assumere decisioni su pagamenti o regolarizzazioni è opportuno ricostruire la posizione con il consulente del lavoro o l’intermediario che gestisce gli adempimenti contributivi.
Dal contesto al tuo caso
Calcoli e guide collegati per verificare l’impatto sui tuoi numeri.
Fonti primarie
Documenti usati per fatti, date e numeri. Ultima verifica: 18 giugno 2026.
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