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Caldo estremo, CIGO e CISOA fino al 31 dicembre 2026: chi può fare domanda e entro quando

INPS chiarisce le misure dal 1° luglio al 31 dicembre 2026: CIGO fuori dal tetto di 52 settimane, CISOA più ampia e scadenze da segnare.

Redazione CalcoloNetto

Analisi da fonti primarie

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8 minuti di lettura

La risposta in breve

INPS chiarisce le misure dal 1° luglio al 31 dicembre 2026: CIGO fuori dal tetto di 52 settimane, CISOA più ampia e scadenze da segnare.

Cosa cambia

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 INPS consente per edilizia, lapideo ed escavazioni di usare la CIGO per caldo estremo senza consumare il tetto di 52 settimane nel biennio mobile.

Impatto pratico

Per la stessa platea resta confermata l’esenzione dal contributo addizionale e la domanda continua a seguire la scadenza ordinaria entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.

Cosa fare

Verifica se il tuo caso rientra in edilizia, lapideo, escavazioni o agricoltura con CISOA per intemperie stagionali.

Operai in pausa all’ombra durante un’ondata di caldo in cantiere mentre un responsabile controlla tablet e modulistica

La risposta rapida

La novità utile da fissare subito è questa: con la comunicazione INPS pubblicata il 21 luglio 2026 e con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, le sospensioni o riduzioni di attività dovute a caldo estremo ricevono un perimetro più favorevole fino al 31 dicembre 2026, ma non per tutti i settori nello stesso modo.

Nel concreto, per edilizia, lapideo ed escavazioni la CIGO legata a eventi non evitabili non pesa sul tetto ordinario di 52 settimane nel biennio mobile. In agricoltura, invece, la CISOA si apre anche agli operai a tempo determinato e diventa utilizzabile con condizioni più larghe. È una notizia pratica per lavoratori, aziende e payroll, perché cambia la gestione dei periodi di fermo già nell’estate 2026.

  • Periodo coperto dalle misure straordinarie: dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.
  • Settori citati da INPS per la CIGO: edile, lapideo e delle escavazioni.
  • Effetto principale sulla CIGO: i periodi autorizzati non contano nel limite di 52 settimane del biennio mobile.
  • Effetto principale sulla CISOA: platea più ampia, requisiti alleggeriti e finestra iniziale di invio fino al 22 agosto 2026 per gli eventi dei primi 23 giorni di luglio.

Edilizia, lapideo ed escavazioni: come funziona la CIGO sul caldo

La misura non crea una nuova cassa integrazione separata, ma rende più favorevole l’uso della CIGO quando la sospensione o la riduzione dell’attività dipende da eventi climatici non evitabili, comprese le ondate di calore anomale richiamate da INPS. Il punto che interessa di più le imprese è che questi periodi non erodono il limite massimo ordinario di 52 settimane nel biennio mobile.

Per chi lavora o gestisce il payroll, la conseguenza pratica è doppia. Da un lato si conserva più spazio di tutela ordinaria per il resto del biennio; dall’altro resta confermata l’esenzione dal contributo addizionale. Questo non significa che ogni giornata calda produca automaticamente integrazione salariale: serve sempre collegare la domanda all’evento e alla concreta sospensione o riduzione dell’attività.

  • La causale resta ancorata a eventi non evitabili legati alla situazione climatica.
  • I periodi autorizzati non si sommano al tetto ordinario di 52 settimane nel biennio mobile.
  • Resta confermata l’esenzione dal contributo addizionale.
  • La domanda segue le modalità ordinarie e va trasmessa entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.

Agricoltura: la CISOA si amplia davvero

Sul lato agricolo il cambio è più visibile della semplice proroga. INPS chiarisce che fino al 31 dicembre 2026 la CISOA per intemperie stagionali può essere riconosciuta sia agli operai agricoli a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato. È un allargamento importante perché intercetta proprio la parte di forza lavoro che nei picchi stagionali è più esposta al rischio di fermo per caldo.

Cambia anche la soglia operativa. La prestazione può essere riconosciuta pure quando la riduzione dell’attività è pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. Inoltre i periodi autorizzati non vengono conteggiati nel limite annuale delle 90 giornate e restano utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per molti datori di lavoro agricoli, questa è la parte della notizia che incide di più sulla pianificazione di luglio, agosto e settembre.

  • La misura copre operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
  • La riduzione può essere riconosciuta anche se l’attività cala fino alla metà dell’orario giornaliero contrattuale.
  • Non serve il requisito delle 181 giornate lavorative.
  • I periodi autorizzati non si conteggiano nel limite annuale delle 90 giornate.
  • Gli stessi periodi restano utili per le prestazioni di disoccupazione agricola.

Date e domande: i passaggi che non conviene sbagliare

La parte più sensibile per aziende, consulenti e HR è il calendario. Per la CISOA le domande devono usare le nuove causali dedicate indicate dal messaggio INPS. L’inoltro con queste causali è possibile dal 24 luglio 2026. In prima applicazione, però, per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026 c’è una finestra speciale che arriva al 22 agosto 2026.

Questa finestra straordinaria non va confusa con una regola universale per tutto il secondo semestre. Dopo la fase iniziale, tornano a contare le regole e le tempistiche ordinarie del canale previsto. Per questo conviene ricostruire subito data di inizio evento, giornate o mezze giornate coinvolte, lavoratori interessati e rapporto tra fermo operativo e rischio climatico: sono i punti che rendono la pratica difendibile già in istruttoria.

  • Nuove causali CISOA utilizzabili dal 24 luglio 2026.
  • Per gli eventi dal 1° al 23 luglio 2026, in prima applicazione, la scadenza arriva al 22 agosto 2026.
  • Per la CIGO restano le modalità ordinarie con termine entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.
  • Prima di inviare, conviene allineare calendario del fermo, personale coinvolto e motivazione climatica indicata nella pratica.

Che cosa significa per lavoratori, HR e busta paga?

Per un lavoratore la misura non equivale a “stipendio invariato”. Significa invece che il datore, nei casi coperti e con domanda corretta, può attivare una tutela economica più gestibile nei mesi di caldo estremo. La differenza tra retribuzione ordinaria e importo integrato resta però concreta, quindi leggere il cedolino richiede attenzione: bisogna distinguere stipendio pieno, ore non lavorate, integrazione salariale e altre voci del mese.

Per aziende e HR il beneficio è soprattutto organizzativo e di costo del rischio: più margine sulla CIGO ordinaria per i comparti interessati e una CISOA più elastica in agricoltura. Se vuoi capire quale retribuzione ordinaria stai proteggendo o quale budget stai sospendendo, il calcolo personalizzato di CalcoloNetto è più preciso dell’esempio editoriale perché considera RAL, mensilità, regione e comune del caso reale prima del fermo o della riduzione.

  • Un mese con integrazione salariale non va letto come un mese ordinario di busta paga.
  • Chi lavora deve controllare voce CIG o CISOA, giornate interessate e altre trattenute o conguagli del mese.
  • Chi gestisce il personale deve separare tutela economica, prevenzione del rischio caldo e corretta documentazione dell’evento.
  • Per stimare la retribuzione ordinaria di partenza, il calcolo personalizzato è più preciso dell’esempio editoriale.

Domande frequenti

La misura non si estende in automatico a tutti i lavori outdoor. Le comunicazioni INPS citano espressamente, per la CIGO con regime più favorevole, i settori edile, lapideo e delle escavazioni, mentre sul lato agricolo disciplinano la CISOA per intemperie stagionali fino al 31 dicembre 2026. Fuori da questi perimetri non è corretto promettere la stessa regola senza verifiche ulteriori.

La scadenza del 22 agosto 2026 non vale indistintamente per ogni domanda. Riguarda la prima applicazione delle nuove causali CISOA per eventi avvenuti tra il 1° e il 23 luglio 2026. È un dettaglio decisivo: sbagliare questa distinzione significa leggere male l’urgenza vera della pratica.

Sul piano operativo, l’ammortizzatore economico non sostituisce la prevenzione. Le imprese restano chiamate a gestire turni, pause, ombreggiamento e idratazione quando il rischio caldo sale. Per questo la misura INPS è utile, ma va letta insieme all’organizzazione del lavoro concreto e non come scorciatoia automatica.

Dal contesto al tuo caso

Calcoli e guide collegati per verificare l’impatto sui tuoi numeri.

Fonti primarie

Documenti usati per fatti, date e numeri. Ultima verifica: 23 luglio 2026.

EnteDocumentoPubblicatoFonte
INPSCassa Integrazione: tutele rafforzate per il caldo estremo21 luglio 2026Apri
INPSMessaggio numero 2418 del 20-07-202620 luglio 2026Apri
WorklimatePiattaforma Worklimate - rischio caldo per lavoratori outdoorconsultato il 23 luglio 2026Apri

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